Capo III
Art. 17
17 / 21In vigore dal 18 set 1984
La posizione di fuori ruolo può essere disposta per i magistrati, gli avvocati dello Stato, i professori universitari e i dirigenti dello Stato, in conformità alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
La posizione di fuori ruolo, relativamente al restante personale del Dipartimento, può essere disposta in misura non superiore ad un terzo del contingente complessivo previsto dalla tabella allegata al presente decreto.
Il personale, che non sia collocato fuori ruolo, è in posizione di comando, che può avere la durata massima di cinque anni, salvo conferma.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, anche se economici, sono tenuti a dar corso alle richieste di personale, di cui al presente articolo, salvo comprovate improrogabili esigenze di servizio adeguatamente motivate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-06-20;536#art-17