Capo III
Art. 16
16 / 21In vigore dal 18 set 1984
Il Dipartimento della funzione pubblica si avvale di personale dei ruoli ordinari e speciali delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e degli enti pubblici anche economici.
Il contingente del personale, previsto nel comma precedente, è determinato nella misura fissata nella tabella allegata al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-06-20;536#art-16