Art. 16
Capo III

Art. 16

16 / 21
In vigore dal 18 set 1984
Il Dipartimento della funzione pubblica si avvale di personale dei ruoli ordinari e speciali delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e degli enti pubblici anche economici. Il contingente del personale, previsto nel comma precedente, è determinato nella misura fissata nella tabella allegata al presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-06-20;536#art-16