Art. 15
Capo II

Art. 15

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In vigore dal 18 set 1984
Il Ministro per la funzione pubblica, o per sua delega il capo di gabinetto, riunisce trimestralmente la conferenza dei dirigenti i servizi del Dipartimento per verificare i risultati dell'attività svolta e analizzare le prospettive programmatiche per l'azione futura del Dipartimento. Il Ministro per la funzione pubblica riunisce, presso il Dipartimento, almeno due volte l'anno la conferenza dei dirigenti generali preposti ai servizi del personale e a quelli di organizzazione e metodo dei singoli Ministeri. La conferenza e riunita per il rilevamento delle problematiche relative al personale e all'organizzazione e per la verifica dei risultati delle metodologie seguite.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-06-20;536#art-15