Art. 12
Capo II

Art. 12

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In vigore dal 18 set 1984
Il Servizio VII "Enti pubblici e relativo personale": cura le iniziative, l'esame e i pareri circa la normativa concernente l'ordinamento, gli organici e la disciplina giuridica ed economica del personale degli enti pubblici, delle camere di commercio, degli istituti autonomi per le case popolari, nonché degli enti lirici, della Cassa per il Mezzogiorno, degli enti privati di interesse pubblico con esclusione degli enti territoriali e locali; cura il completamento dei processi di mobilità e definizione delle posizioni di stato, di trattamento economico di attività e previdenziali del personale degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo e riforma destinato o da destinare alle amministrazioni dello Stato, alle regioni, nonché agli enti pubblici; cura, d'intesa con il Ministero del tesoro, il coordinamento tra la normativa di stato dei pubblici dipendenti e quella concernente il trattamento del personale che cessa dal servizio, anche per quanto con cerne le interrelazioni con i corrispondenti trattamenti dei lavoratori privati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-06-20;536#art-12