Art. 21
21 / 23Anticipazioni sui fondi di previdenza e sull'indennità di anzianità
In vigore dal 16 ott 1984
Anticipazioni sui fondi di previdenza
e sull'indennità di anzianità
Per l'acquisto di alloggio destinato ad uso di propria abitazione a ciascun dipendente può essere concessa la anticipazione in misura non superiore alla metà dell'importo del fondo di previdenza da lui maturato alla data della domanda. Tale anticipazione, a richiesta del dipendente stesso, potrà essere estinta con rate di ammortamento costanti e comprensive di interessi legali a scalare durante il periodo di permanenza in servizio o in una unica soluzione, trattenendone il relativo ammontare, per quote di capitale e interessi composti, calcolati anno per anno, dalla liquidazione spettante a fine servizio.
Possono essere concesse anticipazioni nel limite di un quinto per miglioramenti da apportare all'alloggio di proprietà in uso del dipendente.
All'atto della liquidazione finale del trattamento di previdenza deve essere tenuto conto dell'importo delle anticipazioni di cui ai commi precedenti e non estinte, nonché dell'ammontare dei relativi interessi.
Per le stesse finalità e con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, possono essere concesse anticipazioni sulle indennità di anzianità di cui all'art. 77 del regolamento tipo per il personale delle camere di commercio approvato con decreto ministeriale 12 luglio 1982; tali anticipazioni devono essere contenute nell'importo dell'80% sulla indennità maturata alla data della richiesta.
Le anticipazioni di cui al precedente comma e quelle di cui al primo comma del presente articolo non sono cumulabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-31;665#art-21