Art. 20 · Vice segretario generale

Art. 20

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Vice segretario generale

In vigore dal 16 ott 1984
Nei casi di vacanza del posto di segretario generale ovvero nei casi di assenza o di impedimento dello stesso, per la durata comunque non inferiore ad un mese, idoneamente motivati, con delibera della giunta camerale, da comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere affidata ad un vice segretario generale la responsabilità di capo degli uffici e del personale. Tale incarico, rinnovabile, è conferito per un periodo massimo di un anno, e comporta l'attribuzione di una indennità di L. 100.000 mensili, riferita al periodo di effettivo esercizio delle funzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-31;665#art-20