Art. 9
Capo III

Art. 9

9 / 14
In vigore dal 18 lug 1984
Sono ammessi al concorso gli aspiranti che i rispettivi comandanti di corpo riconoscano in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo. Il comandante generale della Guardia di finanza può, in qualsiasi momento, escludere dal concorso l'aspirante che ritenga non meritevole di parteciparvi perché non possiede in modo spiccato i requisiti fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere necessari per adempire degnamente le funzioni del grado di vicebrigadiere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-21;282#art-9