Art. 4
Capo II

Art. 4

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In vigore dal 18 lug 1984
I titoli da valutare sono i seguenti: a) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari; b) titolo di studio; c) eventuali riconoscimenti al valor militare e/o civile, attestati di pubbliche benemerenze al valore o al merito civile, distintivo di mutilato o ferito in servizio, encomi solenni e semplici per merito di servizio. Prima della prova d'esame, la sottocommissione di cui alla lettera a) del precedente procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 30/60. Ogni componente la sottocommissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 10/60, così ripartito: fino ad un massimo di punti 5/60, per la durata del servizio e le qualità professionali e militari; fino ad un massimo di punti 3/60 per il titolo di studio; fino ad un massimo di punti 2/60 per gli eventuali riconoscimenti o benemerenze di cui al punto c) del presente articolo. La somma del punteggio attribuito da ciascun componente la sottocommissione costituisce il punto di valutazione dei titoli del candidato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-21;282#art-4