Capo II
Art. 3
3 / 14In vigore dal 18 lug 1984
La commissione giudicatrice per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo, da nominare con decreto del Ministro delle finanze, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e si ripartisce nelle seguenti sottocommissioni:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la valutazione dei titoli, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un presidente e due membri;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare e per il successivo accertamento dell'attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un presidente e due membri, e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un presidente e due membri, e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri;
d) sottocommissione per la valutazione della prova di esame, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un presidente e due membri.
Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente. Se fanno parte della sottocommissione in qualità di presidente, devono essere di grado non inferiore a colonnello; se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri devono essere di grado non inferiore a capitano.
Le funzioni di segretario nell'ambito della commissione giudicatrice sono disimpegnate da un capitano in servizio permanente della Guardia di finanza.
La commissione giudicatrice, sulla base delle valutazioni istruttorie compiute dalle singole sottocommissioni nelle materie di rispettiva pertinenza, decide in ordine all'idoneità dei candidati e forma la graduatoria di merito.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-21;282#art-3