Art. 14
Capo III

Art. 14

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In vigore dal 18 lug 1984
Il comandante generale del Corpo della guardia di finanza approva le graduatorie finali e dichiara vincitori del concorso gli idonei compresi nel numero dei posti messi a concorso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 maggio 1984 PERTINI CRAXI - VISENTINI SPADOLINI - GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1984 Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 23
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-21;282#art-14