Art. 13
Capo III

Art. 13

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In vigore dal 18 lug 1984
La commissione giudicatrice formerà distinte graduatorie finali per il contingente ordinario e di mare, prendendo come base la somma del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e del punto di merito riportato nella prova scritta. Per il contingente di mare, qualora i posti messi a concorso siano stati ripartiti per categoria di specializzazione, la graduatoria unica è sostituita da graduatorie distinte per ciascuna categoria di specializzazione. A parità di punteggio la precedenza nella graduatoria è data dall'anzianità di grado.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-21;282#art-13