Art. 12
Capo III

Art. 12

12 / 14
In vigore dal 18 lug 1984
I titoli da valutare sono i seguenti: a) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari; b) titolo di studio; c) eventuali riconoscimenti al valor militare e/o civile, attestati di pubbliche benemerenze al valor o al merito civile, distintivo di mutilato o ferito in servizio, encomi solenni e semplici per merito di servizio. Nei confronti dei candidati giudicati idonei nella prova scritta la commissione giudicatrice procederà sulla base di criteri analiticamente descritti in apposito verbale, da redigersi prima dello svolgimento della prova stessa, alla valutazione dei titoli tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 30/60. Ogni membro della commissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 10/60, così ripartito: fino ad un massimo di punti 5/60, per la durata e la qualità del servizio prestato nel Corpo, da valutare in base alla documentazione caratteristica; fino ad un massimo di punti 3/60 per il titolo di studio; fino ad un massimo di punti 2/60 per gli eventuali riconoscimenti o benemerenze di cui alla lettera c) del presente articolo. La somma dei punti attribuiti da ciascun membro costituisce il punto di valutazione dei titoli del candidato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-21;282#art-12