Art. 11
Capo III

Art. 11

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In vigore dal 18 lug 1984
La commissione giudicatrice del concorso è nominata con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza ed è composta da: un ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello, presidente; da due ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, membri, di cui uno anche segretario. La commissione giudicatrice conferisce a ciascun concorrente della prova scritta un punto di merito non superiore a 30/60, che si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli componenti, ognuno dei quali può conferire fino a 10/60. È giudicato idoneo il concorrente che riporta almeno 15/60.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-21;282#art-11