Capo III
Art. 11
11 / 14In vigore dal 18 lug 1984
La commissione giudicatrice del concorso è nominata con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza ed è composta da:
un ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello, presidente;
da due ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, membri, di cui uno anche segretario.
La commissione giudicatrice conferisce a ciascun concorrente della prova scritta un punto di merito non superiore a 30/60, che si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli componenti, ognuno dei quali può conferire fino a 10/60.
È giudicato idoneo il concorrente che riporta almeno 15/60.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-21;282#art-11