Art. 2
2 / 3In vigore dal 13 mag 1984
Al trasferimento del personale e dei beni, già degli enti di cui all'articolo precedente e in atto amministrati dall'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applicano gli articoli 76, 77 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;92#art-2