Art. 3

Art. 3

In vigore dal 25 lug 1984
In conformità all' della convenzione, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, è designato per l'attuazione del sistema comune di difesa antigrandine l'Ente regione per lo sviluppo dell'agricoltura della stessa regione. Il predetto ente assume, ai sensi dell' della convenzione, l'onere finanziario connesso all'attuazione ed al funzionamento del sistema comune di difesa antigrandine, in base alla legge regionale del 14 aprile 1983, n. 25. Lo stesso ente mette a disposizione il personale necessario al suddetto scopo, ai sensi dell' della convenzione, e assume tutti gli obblighi connessi con le operazioni di difesa comune antigrandine in conformità all' della convenzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 aprile 1984 PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - SCALFARO - SPADOLINI - SIGNORILE - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1984 Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 29
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-rd-3