Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 lug 1984
Sono membri di parte italiana della commissione mista di cui all' della citata convenzione: un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed un rappresentante del Ministero della difesa. Sono altresì membri di diritto un rappresentante dell'ente di cui al successivo , nonché il direttore del centro di ricerca e documentazione previsto dall', lettera c), della convenzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-rd-2