Art. 8 · Personale del sistema
Convenzione

Art. 8

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Personale del sistema

In vigore dal 25 lug 1984
1. Il personale scientifico, tecnico ed amministrativo dei centri viene messo a disposizione dagli enti di cui all' della presente convenzione considerando il principio della parità dei cittadini delle due Parti contraenti ed in conformità con l'organico stabilito dalla commissione. 2. Gli enti di cui all' della presente convenzione mettono altresì a disposizione il personale necessario per il lancio dei razzi sul proprio territorio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-c-8