Art. 6 · Finanziamento del sistema
Convenzione

Art. 6

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Finanziamento del sistema

In vigore dal 25 lug 1984
1. Il sistema viene finanziato in proporzione alla superficie difesa come segue: a) per la parte jugoslava secondo la propria legislazione riguardante la difesa antigrandine; b) per la parte italiana dall'ente pubblico di cui all' della presente convenzione. 2. L'esercizio finanziario del sistema va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-c-6