Art. 2 · Sistema comune di difesa antigrandine
Convenzione

Art. 2

2 / 36

Sistema comune di difesa antigrandine

In vigore dal 25 lug 1984
Per l'attuazione della presente convenzione viene istituito un "sistema comune di difesa antigrandine" (in seguito chiamato "il sistema") comprendente: a) una rete di postazioni per il lancio dei razzi e per il rilevamento dei dati, destinata a difendere dalla grandine il territorio di cui all' della presente convenzione; b) un centro operativo con sede sul territorio della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (comune di Nova Gorica); e) un centro di ricerca e documentazione con sede sul territorio della Repubblica italiana (comune di Gorizia).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-c-2