Convenzione
Art. 2
2 / 36Sistema comune di difesa antigrandine
In vigore dal 25 lug 1984
Per l'attuazione della presente convenzione viene istituito un "sistema comune di difesa antigrandine" (in seguito chiamato "il sistema") comprendente:
a) una rete di postazioni per il lancio dei razzi e per il rilevamento dei dati, destinata a difendere dalla grandine il territorio di cui all' della presente convenzione;
b) un centro operativo con sede sul territorio della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (comune di Nova Gorica);
e) un centro di ricerca e documentazione con sede sul territorio della Repubblica italiana (comune di Gorizia).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-c-2