Art. 15 · Modificazioni ed integrazioni della convenzione
Convenzione

Art. 15

15 / 36

Modificazioni ed integrazioni della convenzione

In vigore dal 25 lug 1984
1. La parte contraente che ritiene di modificare od integrare le disposizioni della presente convenzione, può proporre in qualsiasi momento, per iscritto e per via diplomatica, modificazioni o integrazioni e chiedere consultazioni sulle medesime. 2. Raggiunto l'accordo tra le Parti contraenti sulle modificazioni o integrazioni, queste entrano in vigore secondo le modalità di cui all' della presente convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-c-15