Art. 12 · Documento di transito
Convenzione

Art. 12

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Documento di transito

In vigore dal 25 lug 1984
1. Al personale dei centri verrà rilasciato da parte delle autorità delle Parti contraenti il documento di transito previsto dall'accordo di Udine sul piccolo traffico di frontiera delle persone, al fine di favorire le loro operazioni ed il passaggio del confine italo-jugoslavo, indipendentemente dal fatto se detto personale ha la residenza nell'area prevista dall'accordo di Udine. 2. La validità del documento di transito cessa il giorno della risoluzione del rapporto del suo titolare con uno dei centri.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-c-12