Convenzione
Art. 10
10 / 36Telecomunicazioni
In vigore dal 25 lug 1984
1. Per il funzionamento del sistema viene istituita una rete di telecomunicazioni che collegherà:
a) il centro operativo con le postazioni di lancio;
b) il centro operativo con i controlli volo nella Repubblica italiana e nella Repubblica socialista federativa di Jugoslavia;
c) il centro operativo con l'Istituto idrometeorologico della Repubblica socialista di Slovenia in Lubiana;
d) il centro operativo con il centro di ricerca e documentazione.
2. La rete di telecomunicazioni sarà utilizzata dalle Parti contraenti esclusivamente per la difesa comune antigrandine e per garantire la sicurezza del traffico aereo nel corso delle operazioni di difesa comune antigrandine.
3. La procedura per la concessione del nullaosta al centro operativo per il lancio verrà data dai servizi controllo voli nella Repubblica italiana e nella Repubblica socialista federativa di Jugoslavia secondo le norme di cui al regolamento che costituisce parte integrante della presente convenzione (allegato III).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-c-10