Art. 7
Allegato III Regolamento

Art. 7

36 / 36
In vigore dal 25 lug 1984
1. I centri controllo voli in caso di assoluta necessità, quando non siano in grado di garantire la sicurezza dei voli o quando un aeromobile sia in difficoltà o pericolo, possono negare il nullaosta, annullare il nullaosta già dato oppure anticipare il termine dei lanci. 2. Nel caso di ricezione dell'annullamento del nullaosta già concesso, il centro operativo è tenuto a sospendere i lanci immediatamente, e comunque non oltre il termine massimo di 2 (due) minuti dalla comunicazione, dandone conferma ai centri controllo voli. 3. Il lancio dei razzi non può essere vietato, senza giustificato motivo, per un tempo indeterminato. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-air-7