Allegato III Regolamento
Art. 4
33 / 36In vigore dal 25 lug 1984
1. Il centro operativo trasmette giornalmente ai centri controllo voli due "briefings" meteorologici. Briefings addizionali possono essere trasmessi su richiesta dei centri controllo voli.
2. Qualora si determini la necessità del lancio dei razzi, il centro operativo, almeno 15 (quindici) minuti prima dell'orario stimato per il lancio, ne informa il centro controllo voli interessato, in modo che quest'ultimo possa prendere le necessarie misure di sicurezza nello spazio aereo di sua competenza. Il centro Operativo richiede contestualmente lo stop-orario (time check). Gli orari sono espressi secondo il GMT.
3. La richiesta del nullaosta al lancio dei razzi viene inoltrata al centro controllo voli interessato almeno 5 (cinque) minuti prima del lancio.
4. Entro un tempo massimo di 2 (due) minuti dal termine del lancio dei razzi, il centro operativo dovrà comunicare ai centri controllo voli interessati al fine della difesa attiva. Entro lo stesso tempo dovrà essere richiesto il rinnovo del nullaosta nel caso in cui il lancio sia stato rinviato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-air-4