Art. 3
Allegato III Regolamento

Art. 3

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In vigore dal 25 lug 1984
1. Il centro operativo ed i centri controllo voli si servono di identiche carte geografiche in scala 1: 100.000 (uno a centomila) divise in quadranti di dimensioni concordate ed opportunamente contrassegnati. 2. Le carte riportano altresì i corridoi aerei e le zone aeroportuali. Le carte devono essere predisposte dal centro operativo in collaborazione con i centri controllo voli. 3. I dati di cui ai precedenti paragrafi vengono riportati anche sul video-display dei centri controllo voli e del centro operativo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-air-3