Art. 2
Allegato III Regolamento

Art. 2

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In vigore dal 25 lug 1984
1. Tutte le comunicazioni intercorse fra il centro operativo ed i centri controllo voli, nonché le comunicazioni di servizio all'interno del centro operativo sono registrate su nastro magnetico usando la fraseologia concordata. 2. Il centro operativo ed i centri controllo voli conservano le relative registrazioni per trenta giorni, salvo il maggior tempo necessario per la conclusione di eventuali contestazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-air-2