Art. 1
Allegato III Regolamento

Art. 1

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In vigore dal 25 lug 1984
ALLEGATO III REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL NULLAOSTA PER IL LANCIO DEI RAZZI DA PARTE DEI CENTRI CONTROLLO VOLI NELLA REPUBBLICA ITALIANA E NELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA. . 1. Il lancio dei razzi viene comandato dal centro operativo dopo che questi abbia ricevuto il nullaosta dal centro controllo voli competente per lo spazio aereo nel quale il lancio deve effettuarsi. 2. Nel caso di lancio di razzi nella zona compresa entro le 5 (cinque) miglia nautiche dal confine italo-jugoslavo, qualora detti lanci interessino lo spazio aereo dell'altro Stato, il centro operativo dovrà avere il nullaosta di ambedue i centri controllo voli. 3. L'avvenuta concessione del nullaosta non esime il personale addetto al lancio dei razzi dall'obbligo di astenersi dal lancio in caso che oda, nelle vicinanze della zona di tiro, il rumore di un aeromobile in volo o altro rumore che generi il dubbio della presenza di un aeromobile in volo, o veda un aeromobile sorvolare la zona interessata al lancio.
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