Art. 8 · Magazzinaggio
Allegato II Accordo

Art. 8

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Magazzinaggio

In vigore dal 25 lug 1984
1. Il sistema dispone di adeguati locali di deposito centrale situati in territorio jugoslavo, nei quali sono immagazzinati razzi nella misura fissata dai piani di lavoro. 2. Conformemente all', paragrafo 3, della convenzione, il trasporto dei razzi da e per il magazzino viene assicurato dal centro operativo.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-aia-8