Art. 12 · Disposizioni finanziarie
Allegato II Accordo

Art. 12

29 / 36

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 25 lug 1984
1. Gli enti pubblici di cui all' della convenzione provvedono al finanziamento delle rispettive quote parti delle spese comuni iscritte nel bilancio di previsione annuale del sistema. I due enti pubblici provvedono ai versamenti delle quote di loro spettanza per l'impianto e funzionamento del sistema sulla base di documentazione analitica, redatte nelle due lingue, delle spese. 2. Gli enti medesimi provvedono altresì al trattamento giuridico ed economico del proprio personale dipendente in servizio presso i due centri. 3. I direttori del centro operativo e del centro di ricerca e documentazione presentano alla commissione, entro il mese di settembre, per l'esame e l'approvazione, il bilancio di previsione dei rispettivi centri per l'esercizio finanziario successivo. I direttori presentano alla commissione per l'esame e l'approvazione entro il mese di marzo il rendiconto dei rispettivi centri relativo all'esercizio precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-aia-12