Art. 19
19 / 20Rinvio ad accordi intercompartimentali
In vigore dal 9 giu 1984
Con accordi sindacali intercompartimentali, ai sensi dell' della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, verranno disciplinate, anche per il personale di cui all' del presente decreto, le seguenti materie:
a) diritti sindacali;
b) aspettative e congedi anche in caso di malattie;
c) prestazioni di lavoro straordinario;
d) conglobamento dello stipendio dell'indennità integrativa speciale;
e) trattamento di quiescenza;
f) ristrutturazione dell'indennità notturna e festiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-10;210#art-19