Art. 18 · Formazione e aggiornamento del personale

Art. 18

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Formazione e aggiornamento del personale

In vigore dal 9 giu 1984
In sede di contrattazione decentrata, con i limiti e le condizioni di cui al precedente , saranno definiti i programmi annuali delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale, prevedendo, ove opportuno, anche corsi a livello regionale in relazione alle eventuali peculiarità delle aree territoriali d'intervento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-10;210#art-18