Art. 18
18 / 20Formazione e aggiornamento del personale
In vigore dal 9 giu 1984
In sede di contrattazione decentrata, con i limiti e le condizioni di cui al precedente , saranno definiti i programmi annuali delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale, prevedendo, ove opportuno, anche corsi a livello regionale in relazione alle eventuali peculiarità delle aree territoriali d'intervento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-10;210#art-18