Art. 17
17 / 20Accordi decentrati
In vigore dal 9 giu 1984
La contrattazione decentrata si svolge con i criteri, le modalità ed i limiti stabiliti dall' della legge quadro n. 93 del 29 marzo 1983.
Il Ministro dell'interno, nell'esercizio della facoltà di delega prevista dalla norma di cui al comma precedente, potrà attribuire, ove ne riconosca l'opportunità, la presidenza della delegazione abilitata all'accordo anche ai titolari degli organi regionali o provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno diramate dal Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale e d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica, istruzioni per l'attivazione della contrattazione di cui ai commi precedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-10;210#art-17