Art. 19 bis

Art. 19 bis

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In vigore dal 16 mar 2018
Ai magistrati della sezione autonoma di Bolzano di cui all' del presente decreto, nonché ai consiglieri di Stato di cui all' del decreto stesso, si applicano le norme relative alla ricongiunzione e al riscatto dei periodi assicurativi, nonché al computo dei servizi, stabilite per i dipendenti civili dello Stato. Ai consiglieri scelti tra gli appartenenti alla categoria di cui alla lettera d) dell' si applica il disposto di cui al precedente comma, semprechè essi non si siano avvalsi delle facoltà di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai consiglieri di cui al terzo comma dell' del presente decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-06;426#art-19-bis