Art. 18
18 / 22In vigore dal 23 ago 1984
È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con le norme del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-06;426#art-18