Art. 10 · Effetti dei nuovi stipendi

Art. 10

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Effetti dei nuovi stipendi

In vigore dal 15 apr 1984
I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente , hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-27;69#art-10