Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 apr 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata dalla legge 2 aprile 1976, n. 195, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 517; Visto in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1981, n. 809; Viste le direttive (CEE) n. 72/418 del Consiglio del 6 dicembre 1972, n. 73/438 del Consiglio dell'11 dicembre 1973, n. 74/268 della commissione del 2 maggio 1974, n. 75/444 del Consiglio del 26 giugno 1975, n. 78/55 del Consiglio del 19 dicembre 1977, n. 78/386 della commissione del 18 aprile 1978, n. 78/387 della commissione del 18 aprile 1978, n. 78/388 della commissione del 18 aprile 1978, n. 78/511 della commissione del 24 maggio 1978, n. 78/692 del Consiglio del 25 maggio 1978, n. 79/641 della commissione del 27 giugno 1979, n. 79/692 del Consiglio del 24 luglio 1979, n. 79/967 del Consiglio del 12 novembre 1979, n. 80/304 della commissione del 25 febbraio 1980, n. 80/754 della commissione del 17 luglio 1980, n. 81/126 della commissione del 16 febbraio 1981 e n. 82/287 della commissione del 13 aprile 1982; Ravvisata la necessità di adeguare il predetto regolamento di esecuzione alle citate direttive della C.E.E.; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 1983; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Articolo unico Sono approvate le modifiche al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 gennaio 1984 PERTINI CRAXI - PANDOLFI - GORIA - ALTISSIMO Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1984 Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 16
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