Art. 7
Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096

Art. 7

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In vigore dal 4 apr 1984
L' del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente: "Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonché gli imballaggi dei miscugli di sementi destinati alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi, debbono essere muniti, in aggiunta al cartellino del produttore o dell'importatore: a) all'esterno: di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme, a seconda della specie, all'allegato 5 del presente regolamento, di colore bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate di prima riproduzione da sementi di base, rosso per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base, bruno per le sementi commerciali e verde per i miscugli. Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino può figurare all'interno quando esso è leggibile attraverso l'imballaggio. È consentito l'impiego di etichette ufficiali adesive; b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino, di cui al precedente punto a) che riporti le indicazioni previste all'allegato 5 del presente regolamento. Esso non è indispensabile quando, conformemente al medesimo punto a), il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente o è utilizzata un'etichetta adesiva od, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile. Per le specie non contemplate nel citato allegato 5 le indicazioni che dovranno essere riportate sul cartellino e sull'attestato interno saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il provvedimento di istituzione del registro delle varietà di ciascuna delle specie innanzi dette. Le sementi ed i materiali di moltiplicazione della categoria commerciale di generi e specie per i quali non è stato istituito il registro delle varietà possono essere ammessi ad un esame ufficiale al fine della constatazione della identità della specie e della rispondenza alle condizioni dell'allegato 6 per le sementi commerciali. In tal caso gli imballaggi saranno muniti del cartellino ufficiale conforme all'allegato 5. Le dimensioni dei cartellini ufficiali non devono essere inferiori a mm 110 x 67."
Storico versioni

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