Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096
Art. 6
6 / 20In vigore dal 4 apr 1984
Dopo l' del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è inserito l'articolo seguente:
"Art. 10-bis. - Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonché gli imballaggi dei miscugli di sementi destinate alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale, in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino ufficiale, previsto al successivo , o sull'imballaggio stesso.
A tal fine, il sistema di chiusura deve comportare almeno l'incorporazione del suddetto cartellino o l'apposizione di un sigillo ufficiale, salvo che si tratti di un sistema di chiusura non riutilizzabile.
L'apertura e la nuova chiusura degli imballaggi può effettuarsi solo ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso sul cartellino previsto al successivo dovrà essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima operazione di chiusura, la data della medesima ed il servizio che l'ha effettuata."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-01-18;27#art-mir-6