Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096
Art. 18
18 / 20In vigore dal 4 apr 1984
L'art. 26 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1086, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:
"Per le sementi di piante oleaginose e da fibra le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti:
A) Sementi di base:
a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione", o all'occorrenza, di "sementi certificate di 3ª riproduzione";
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti , alle condizioni specificate negli allegati 6 e 7 per le sementi di base;
d) che all'atto di un esame ufficiale sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
B) Sementi certificate di ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cumino, cotone, girasole, papavero e senape bianca:
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati 6 e 7;
b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti , secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;
d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
C) Sementi certificate di 1ª riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso, soia e canapa monoica:
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati 6 e 7 per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 2ª riproduzione" o all'occorrenza, della categoria "sementi certificate della 3ª riproduzione" che per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleoginose e da fibra;
c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;
d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
D) Sementi certificate di 2ª riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso e soia:
a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purchè le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati 6 e 7 per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, o all'occorrenza, per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 3ª riproduzione";
c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;
d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
E) Sementi certificate di 2ª riproduzione di canapa monoica:
a) che provengano direttamente da sementi certificate di 1ª riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di 2ª riproduzione;
b) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura;
c) che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;
d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a) b) e c).
F) Sementi certificate di 3ª riproduzione di lino tessile e di lino oleaginoso (fino al termine previsto della direttiva (CEE) n. 69/208 del 30 giugno 1969, e successive modificazioni ed integrazioni):
a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati 6 e 7 per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;
c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;
d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
G) Sementi commerciali:
a) che siano identificate per la specie;
b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti , secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato 6 per le sementi commerciali;
c) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b)".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-01-18;27#art-mir-18