Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096
Art. 12
12 / 20In vigore dal 4 apr 1984
Dopo l' del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è inserito l'articolo seguente:
"Art. 17-bis. - Spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvedere in ordine ai dubbi sorti dopo l'iscrizione di una varietà per quanto concerne la valutazione della sua differenziabilità o della sua denominazione al momento della iscrizione medesima.
Se, dopo l'iscrizione di una varietà, risulta che la condizione della differenziabilità ai sensi del precedente art. 16-bis non è stata soddisfatta al momento dell'iscrizione, quest'ultima è annullata e sostituita da un'altra decisione a termini del presente regolamento. In tal caso, la varietà non è più considerata come una varietà nota nella Comunità europea ai sensi del precedente art. 16-bis, a partire dal momento della iscrizione iniziale.
Se, dopo l'iscrizione di una varietà, risulta che la denominazione ai sensi del precedente art. 16-ter non poteva essere accettabile al momento dell'iscrizione, la denominazione viene adattata in modo tale da renderla conforme al presente regolamento. La denominazione precedente può essere temporaneamente utilizzata a titolo supplementare. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilirà le modalità di impiego della precedente denominazione a titolo supplementare.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto dispone la cancellazione di una varietà qualora:
a) in sede di esame, risulti che detta varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;
b) il responsabile o i responsabili della conservazione in purezza della varietà ne facciano richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;
c) all'atto dell'inoltro della domanda di iscrizione o nel corso della procedura l'esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolenti in merito agli elementi da cui dipende l'iscrizione;
d) risulti, dopo la iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
e) la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza.
Nella ipotesi di cui alla precedente lettera e) nel decreto di cancellazione può stabilirsi un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione.
Per la varietà compresa nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agricole o di ortaggi il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri in cui la varietà è iscritta si applica alla commercializzazione in Italia quando le sementi o i tuberi-seme della varietà in questione non sono state sottoposte ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-01-18;27#art-mir-12