Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096
Art. 10
10 / 20In vigore dal 4 apr 1984
Dopo l' del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono inseriti gli articoli seguenti:
"Art. 16-bis. - Una varietà è distinta se, indipendentemente dall'origine - artificiale o naturale - della variazione iniziale da cui proviene, si distingue nettamente per uno o più caratteri importanti da qualsiasi altra varietà nota nella Comunità europea.
I caratteri di una varietà si debbono poter riconoscere con precisione e descrivere con altrettanta precisione.
Si considera nota nella Comunità europea qualsiasi varietà che al momento in cui la richiesta di iscrizione della varietà da giudicare è presentata nei debiti modi, figura nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi o nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o, pur senza figurare in uno dei suddetti cataloghi, è iscritta o in corso di iscrizione in Italia o è iscritta in un altro Stato membro per la certificazione e la commercializzazione, o per la certificazione per altri Paesi, oppure per il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard, a meno che, prima della decisione in merito alla richiesta di iscrizione della varietà da giudicare non siano più soddisfatti in tutti gli Stati membri interessati i requisiti sopra indicati.
Una varietà è stabile se essa resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali al termine delle sue riproduzioni o moltiplicazioni successive ovvero alla fine di ogni ciclo, qualora il costitutore abbia definito un ciclo particolare di riproduzione o moltiplicazione.
Una varietà è sufficientemente omogenea se le piante che la compongono - a parte qualche rara aberrazione - sono, tenendo conto delle particolarità del sistema di riproduzione delle piante, simili o geneticamente identiche per l'insieme delle caratteristiche considerate a tal fine.
Una varietà possiede un valore agronomico o di utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue qualità costituisce, rispetto alle altre varietà iscritte nel registro delle varietà di cui all' della legge, almeno per la produzione in una determinata regione, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti.
L'eventuale deficienza di talune caratteristiche può essere compensata dalla presenza di altre caratteristiche favorevoli".
"Art. 16-ter. - La varietà, oggetto di iscrizione nei registri nazionali delle varietà di cui all' della legge, prende la denominazione letale dal costitutore o suo avente causa.
La denominazione deve essere tale da consentire la identificazione della varietà alla quale si riferisce e non può essere composta unicamente di cifre. Tale denominazione deve:
risultare non contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
essere identica, se possibile, alla denominazione attribuita per la stessa varietà in altri Stati membri della Comunità europea.
Qualora una varietà non si distingua nettamente da una varietà precedentemente iscritta in Italia o in un altro Stato membro della Comunità europea o da un'altra varietà sulla quale sia già stato espresso un giudizio, per quanto concerne la differenziabilità, la stabilità e la omogeneità secondo norme che corrispondono a quelle del presente regolamento, senza tuttavia essere una varietà nota nella Comunità europea ai sensi del precedente art. 16-bis, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle informazioni disponibili, stabilisce che essa porti la denominazione di tale varietà. Tale disposizione non si applica se la denominazione può indurre in errore o dare adito a confusione per quanto concerne le varietà oppure se altri fatti si oppongono al suo impiego in base alle disposizioni nazionali in materia di denominazioni varietali ovvero se un diritto di un terzo ostacola il libero impiego di tale denominazione in relazione con la varietà".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-01-18;27#art-mir-10