Art. 1
In vigore dal 4 mar 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 59, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, in base al quale le modalità dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 1983;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
Decreta:
È approvato l'annesso regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983
PERTINI
CRAXI - SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1984
Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 8
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;903#art-rd-1