Regolamento›Titolo I
Art. 5
5 / 44Riserve di posti e preferenze
In vigore dal 14 set 1985
Nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia si applicano le disposizioni previste da leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente comunque all'accertamento dei requisiti richiesti per i singoli concorsi.
Si applica, altresì, la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al precedente comma sostengono le prove di esame nella lingua italiana o tedesca da essi prescelta nella domanda di ammissione al concorso. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al precedente secondo comma vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano ovvero della provincia di Trento con competenza regionale.
Resta salvo quanto previsto dall' dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
Altre riserve di posti sono stabilite dai successivi articoli del presente regolamento che disciplinano i singoli concorsi.
I posti riservati che non venissero ricoperti per mancanza di vincitori od idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei.
A parità di merito si applicano le preferenze indicate nell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché nelle altre disposizioni di legge in materia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;903#art-r-5