Art. 39 · Categorie di titoli valutabili
RegolamentoTitolo IV

Art. 39

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Categorie di titoli valutabili

In vigore dal 4 mar 1984
Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore, punti 26; b) qualità delle funzioni svolte, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio, punti 11; c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, punti 6; d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali, punti 5; e) speciali riconoscimenti, punti 2. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;903#art-r-39