Art. 35 · Svolgimento delle prove e commissione esaminatrice
RegolamentoTitolo III

Art. 35

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Svolgimento delle prove e commissione esaminatrice

In vigore dal 4 mar 1984
Per lo svolgimento delle prove si applicano, per quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente titolo, le norme di cui ai precedenti . La commissione esaminatrice del concorso è composta come previsto ai commi quinto e sesto dell'. I candidati ai quali non sia stata data comunicazione dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nel giorno, ora e sede fissati dal decreto che indice il concorso. Ai candidati che hanno superato la prova scritta sarà data comunicazione del giorno, ora e sede per sostenere il colloquio almeno venti giorni prima.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;903#art-r-35