Regolamento›Titolo III
Art. 35
35 / 44Svolgimento delle prove e commissione esaminatrice
In vigore dal 4 mar 1984
Per lo svolgimento delle prove si applicano, per quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente titolo, le norme di cui ai precedenti .
La commissione esaminatrice del concorso è composta come previsto ai commi quinto e sesto dell'.
I candidati ai quali non sia stata data comunicazione dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nel giorno, ora e sede fissati dal decreto che indice il concorso.
Ai candidati che hanno superato la prova scritta sarà data comunicazione del giorno, ora e sede per sostenere il colloquio almeno venti giorni prima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;903#art-r-35