Art. 34 · Prove di esame
RegolamentoTitolo III

Art. 34

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Prove di esame

In vigore dal 4 mar 1984
L'esame consiste in una prova scritta ed un colloquio. La prova scritta concerne la trattazione di un argomento attinente ai servizi di polizia. La prova scritta si intende superata se il candidato ha riportato una votazione di almeno sei decimi. Il colloquio verte sui seguenti argomenti: 1) elementi di diritto penale (parte generale) e di procedura penale (libro 1° e libro 2° del codice di procedura penale); 2) legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; 3) ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Il colloquio si intende superato se il candidato ha riportato una votazione di almeno sei decimi.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;903#art-r-34