Art. 31 · Accertamento dei requisiti attitudinali
RegolamentoTitolo II

Art. 31

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Accertamento dei requisiti attitudinali

In vigore dal 4 mar 1984
Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, al candidato sono proposti, dalla commissione dei selettori, una serie di tests, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio. I tests sono predisposti avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira e sono approvati di volta in volta con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Ministro. I tests di cui al secondo comma sono aggiornati sulla base di contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale ed internazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;903#art-r-31