Art. 30 · Accertamento dei requisiti psico-fisici
RegolamentoTitolo II

Art. 30

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Accertamento dei requisiti psico-fisici

In vigore dal 4 mar 1984
Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Ministro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;903#art-r-30