Art. 27 · Prove di esame
RegolamentoTitolo I

Art. 27

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Prove di esame

In vigore dal 4 mar 1984
Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma: Prove scritte: 1) diritto penale e/o processuale penale; 2) diritto costituzionale e/o diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sul diritto civile, sul diritto del lavoro, sul diritto della navigazione, su nozioni di medicina legale e sul diritto internazionale. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte ed una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle lingue straniere che sono indicate nei singoli bandi di concorso. Ai candidati che superano la prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50 che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio. L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui deve sostenere il colloquio stesso. La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;903#art-r-27