Regolamento›Titolo I
Art. 10
10 / 44Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte
In vigore dal 4 mar 1984
Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
È vietato ai concorrenti di portare seco carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere.
È loro consentito soltanto, durante lo svolgimento delle prove scritte, consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza note nè richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati dai concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza.
Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti è escluso dal concorso.
La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle predette disposizioni ed adottano i provvedimenti conseguenti. A tal fine, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;903#art-r-10